Art. 4.

      1. Ai fini della concessione dell'assegno sociale, ciascun cittadino italiano residente all'estero presenta domanda su carta libera all'INPS tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana

 

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che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.